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Caratteristiche

Nel caso di tardivo o omesso invio telematico all'Agenzia delle Entrate che va effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di ricevimento delle dichiarazione d'intento ricevuta dal proprio cliente classificato come esportatore abituale, è possibile sanare tale irregolarità, versando una sanzione con cod. 8904, calcolata sull'importo dell' Iva.

Modalità



Nel caso in cui si è omesso di comunicare la dichiarazione, ma non è stata emessa nessuna fattura, non occorre più inserire il valore ZERO per far in modo che venga calcolata la sanzione minima.
La mancata comunicazione delle lettere d'intento ricevute ma non utilizzate non è più sanzionabile. (D.L. 16/2012 art. 2 comma 4).
Nel caso in cui si è omesso di comunicare la dichiarazione ed è stata emessa fattura esente, indicare l'importo dell' operazione, l'anno di riferimento, la data di omissione ( che è intesa come il termine di scadenza della presentazione come sopra descritto ) ed in fine l'aliquota Iva, la quale genererà una base imponibile su cui sarà calcolata la sanzione vigente.
( vedesi "SCHEMA RIASSUNTIVO DI SINTESI" nel modulo "Riferimenti di Legge" ).

Un controllo, segnala il termine ultimo, per poter usufruire del ravvedimento operoso fissato nei termini di legge di un anno dalla data di omissione.